Nuova modalità di compilazione delle pratiche telematiche!

A partire dalla settimana del 09/12/2024 abbiamo introdotto una nuova e innovativa modalità di compilazione delle pratiche telematiche, basata su “fasi di compilazione”, che consentirà di semplificare e migliorare significativamente la user experience.
Per presentare un'istanza telematica dovrai per prima cosa compilare e salvare il modulo principale. Una volta compilato, il portale ti guiderà in tutte le fasi necessarie per completare la presentazione della tua pratica come la compilazione di eventuali moduli secondari e il caricamento di documenti.
Per maggiori dettagli guarda il breve video di presentazione.

Artigiani alimentari e attività di trasformazione di alimenti (kebab, pizzerie d'asporto, rosticcerie, pasticcerie, gastronomie)

Artigiani alimentari e attività di trasformazione di alimenti (kebab, pizzerie d'asporto, rosticcerie, pasticcerie, gastronomie)

È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

La trasformazione degli alimenti riguarda qualsiasi metodo impiegato per trasformare gli alimenti freschi in prodotti alimentari. Questo può implicare una o attività correlate ai seguenti processi: lavaggio, sminuzzatura, pastorizzazione, congelamento, fermentazione, imballaggio, ecc.

La trasformazione degli alimenti può prevedere anche l'aggiunta di componenti agli alimenti, ad esempio per estendere la durata di conservazione, o l'aggiunta di vitamine e minerali per migliorarne le qualità nutrizionali (fortificazione).

Requisiti soggettivi

Per l’esercizio dell’attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia.

Requisiti oggettivi

I locali dove si svolge l’attività devono avere una destinazione d’uso compatibile con quella prevista dal piano urbanistico comunale.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quellein materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Devono inoltre essere soddisfatti i requisiti sull'igiene dei prodotti alimentari stoccati, prodotti e venduti previsti dalla normativa vigente.

Approfondimenti

Vendita di prodotti acquistati da terzi

Se si vendono prodotti acquistati da terzi, quindi non fabbricati dall'artigiano, è necessario presentare anche segnalazione certificata di inizio attività per esercizio di vicinato.

Consumo immediato sul posto

Le imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare possono vendere direttamente al pubblico gli alimenti di propria produzione per il consumo immediato sul posto. Questa attività deve, però, essere strumentale e accessoria. La vendita è consentita solo nei locali adiacenti a quelli di produzione”. Non deve dunque essere offerto nessun tipo di servizio o assistenza di somministrazione (Legge regionale 30/04/2009, n. 8).

In questo caso è necessario presentare anche comunicazione per consumo sul posto di alimenti prodotti dall'azienda artigiana.

Impatto acustico

L'attività svolta deve avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico, quindi può essere necessario presentare anche la valutazione previsionale di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica (Legge 26/10/1995, n. 447, art. 8, com. 2, com. 3 e com. 4).

Emissioni in atmosfera

Se l'attività ricade nelle casistiche previste dal Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 272, com. 2 occorre ottenere l'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera. L'autorizzazione può essere sostituita dall'autorizzazione unica ambientale (AUA) (Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59, art. 3, com. 3).

Se l'attività ricade invece nelle casistiche previste dal Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 269 occorre ottenere l'autorizzazione unica ambientale (AUA) (Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59, art. 3, com. 3).

Se l'attività ricade invece nelle casistiche previste dal Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 272, com. 1 (emissioni scarsamente rilevanti) occorre comunicarlo.

Rischio incendio

Per le attività soggette a rischio incendio previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 01/08/2011, n. 151 occorre presentare apposita documentazione (segnalazione certificata di inizio attività, certificato di prevenzione incendi, ecc.).

Per capire se l'attività svolta è soggetta a questi adempimenti, è possibile consultare il dizionario pubblicato dai Vigili del Fuoco.

Scarichi idrici

Se l'attività prevede scarichi idrici di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte III del Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 occorre ottenere l'autorizzazione unica ambientale (AUA) (Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59, art. 3, com. 3).

Se l'attività prevede invece lo scarico di:

  • acque reflue assimilate alle domestiche, occorre possedere apposita attestazione
  • acque reflue domestiche (servizi igienici), l'ente competente è il gestore del servizio di fognatura e depurazione (per i gestori che la richiedono, occorre anche la comunicazione di scarico domestico).
Deposito e trattamento di rifiuti

Per le attività elencate nel Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 215 e art. 216 occorre presentare una comunicazione. La comunicazione può essere sostituita dall'autorizzazione unica ambientale (AUA) (Decreto del Presidente della Repubblica 13/03/2013, n. 59, art. 3, com. 3).

Comunicazione per industria insalubre

Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono in un elenco diviso in due classi (Regio Decreto 27/07/34, n. 1265, art. 216):

  • la I classe comprende quelle che devono essere isolate nelle campagne e lontane dalle abitazioni
  • la II classe comprende quelle che esigono speciali cautele per l’incolumità del vicinato.

Le classi sono definite in base alle sostanze chimiche (produzione, impiego e deposito), ai prodotti e materiali impiegati (produzione, lavorazione, formulazione e altri trattamenti), oltre che al tipo di attività industriali.

Entro 15 giorni prima dell’inizio dell’attività, il richiedente deve comunicare se l’attività rientra nell’elenco delle industrie insalubri e relazionare sulle cautele adottate al fine di tutelare la salute pubblica. 

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Ultimo aggiornamento: 02/01/2025 05:46.49