
Per manifestazioni di sorte locale si intendono tombole, lotterie, pesche o banchi di beneficenza che possono essere promosse, purché nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dagli stessi, da:
- enti morali
- associazioni
- comitati senza fini di lucro
- comitati con scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi
- partiti e movimenti politici.
Sono quindi consentite:
- le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza promosse da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro e con scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dal Codice Civile, art. 14 e seguenti. Possono anche essere promosse dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale disciplinate dal Decreto legislativo 04/12/1997, n. 460, art. 10 se sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie dell’ente o associazione
- le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza organizzate dai partiti o movimenti politici descritti dalla Legge 02/01/1997, n. 2 all’interno di manifestazioni locali organizzate dagli stessi movimenti politici. Se si svolgono al di fuori di manifestazioni locali si applicano le disposizioni previste per i soggetti del punto precedente
- le tombole svolte in ambito familiare e privato organizzate con solo scopo ludico.
Chi vuole organizzare una manifestazione di sorte locale deve presentare: una comunicazione preventiva al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, successivamente, almeno 30 giorni prima dalla data di svolgimento (Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/2001, n. 430, art. 14) dell'evento, deve presentare anche la comunicazione sotto riportata.
La manifestazione deve rispettare le modalità operative stabilite dal Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/2001, n. 430.