Spettacoli viaggianti: partecipare a parchi divertimento o installare di singole attrazioni

Chi vuole partecipare a parchi divertimento o installare di singole attrazioni deve presentare domanda di autorizzazione come previsto dal Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 69 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".

Se l'evento prevede al massimo di 200 persone e sarà svolta entro le ore 24:00 del giorno di inizio, l'autorizzazione è sostituita da segnalazione certificata di inizio attività come previsto dal Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 69 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".

Requisiti soggettivi

Per svolgere l'attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia e i requisiti morali.

Requisiti oggettivi

Per svolgere l’attività si devono rispettare le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quellein materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Approfondimenti

Autorizzazioni necessarie

Per svolgere l'attività è necessario possedere l’autorizzazione per l'esercizio dell'attività.

Registrazione delle attrazioni

Tutte le attrazioni installate devono essere correttamente registrate.

Occupazione di suolo pubblico

Se l'attività occupa suolo pubblico è necessario richiedere la concessione per l'occupazione di suolo pubblico.

Impatto acustico

L'attività svolta  deve avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico quindi può essere necessario richiedere anche l'emissione di un'autorizzazione per attività in deroga alle emissioni sonore.

Ultimo aggiornamento: 01/09/2023 01:00.25