Ospitare cittadini stranieri non comunitari o apolidi

Ospitare cittadini stranieri non comunitari o apolidi

Chiunque cede o offre alloggio a qualsiasi titolo o ospita presso la propria abituale dimora un cittadino straniero non comunitario o apolide, anche se parente o affine, deve presentare una comunicazione entro 48 ore così come previsto dal Decreto legislativo 25/07/1998, n. 286, art. 7.

Offrire alloggio significa:

  • ospitare uno straniero non comunitario o apolide, anche se parente o affine
  • cedere a uno straniero non comunitario o apolide la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, situati nel territorio dello Stato.

La comunicazione deve avvenire entro 48 ore per ogni persona ospitata. Se la comunicazione è presentata oltre le 48 ore, cioè se la data di ospitalità è antecedente di due giorni, il Comune applicherà le sanzioni previste.

Approfondimenti

Cessione di fabbricato o una sua parte a uno straniero non comunitario

Se si cede ad uso esclusivo un fabbricato o una sua parte a uno straniero non comunitario, la comunicazione di ospitalità assorbe la comunicazione di cessione fabbricato.

L’identità del cessionario deve essere obbligatoriamente accertata dal cedente attraverso un documento d’identità. Non sono ammesse altre modalità, neppure l’eventuale conoscenza personale.

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Aree tematiche: Casa
Sezioni: Polizia locale

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Ultimo aggiornamento: 20/09/2024 17:30.52