Il titolare delle strutture ricettive alberghiere e non alberghiere che intende procedere alla cessazione temporanea o definitiva dell'attività deve darne preventiva comunicazione (Legge regionale 01/08/2015, n. 27, art. 38).
Ad eccezione dei rifugi e delle attività ricettive svolte in modo non continuativo, il periodo di cessazione temporanea dell’attività non può essere superiore a sei mesi, prorogabili dal Comune, per fondati motivi, una sola volta di ulteriori sei mesi. Decorso tale termine, l'attività si intende definitivamente cessata.
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Ultimo aggiornamento: 29/12/2024 18:40.19