Nuova modalità di compilazione delle pratiche telematiche!

A partire dalla settimana del 09/12/2024 abbiamo introdotto una nuova e innovativa modalità di compilazione delle pratiche telematiche, basata su “fasi di compilazione”, che consentirà di semplificare e migliorare significativamente la user experience.
Per presentare un'istanza telematica dovrai per prima cosa compilare e salvare il modulo principale. Una volta compilato, il portale ti guiderà in tutte le fasi necessarie per completare la presentazione della tua pratica come la compilazione di eventuali moduli secondari e il caricamento di documenti.
Per maggiori dettagli guarda il breve video di presentazione.

Installare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Installare impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso, la trasformazione dei rifiuti organici o di prodotti vegetali e le biomasse sono fonti rinnovabili di energia (FER) (Legge 09/01/1990, n. 10, art. 1). Queste risorse sono rinnovabili solo se gestite in modo appropriato: il loro tempo di utilizzo deve cioè essere compatibile con quello di ripristino. 

Gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili sono regolati dalle linee guida nazionali e dalla Deliberazione della Giunta regionale 18/04/2012, n. 9/3298. Si tratta di:

  • impianti eolici
  • impianti solari fotovoltaici
  • impianti a biomassa
  • impianti a gas di discarica, a gas residuati dai processi di depurazione e biogas
  • impianti idroelettrici.

I titoli abilitativi per gli interventi di costruzione, esercizio, modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale, riattivazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte rinnovabile (impianti FER), delle relative opere e infrastrutturazione e la connessione alla rete nazionale di trasporto e distribuzione dell’energia elettrica sono suddivisi in:

Regione Lombardia (Legge regionale 03/08/2011, n. 11, art. 11 e Decreto legislativo 03/03/2011, n. 28, art. 6, com. 9 e 11):

  • estende, fino alla soglia di potenza nominale di 1 mW elettrico, il campo di applicazione della procedura abilitativa semplificata per gli impianti FER, in relazione alle diverse tecnologie, fonti energetiche e potenze da installare
  • estende il regime della comunicazione di inizio lavori per attività in edilizia libera agli impianti fotovoltaici da installare sugli edifici e fabbricati, in relazione alla potenza ed alle caratteristiche degli impianti
  • estende, fino alla soglia di potenza nominale di 50 kW elettrici, il regime di comunicazione di inizio lavori per attività in edilizia libera per le restanti categorie di impianti FER, in relazione alle diverse tecnologie e fonti energetiche.

Alla Deliberazione della Giunta regionale 18/04/2012, n. 9/3298 sono allegati i quadri sinottici dei titoli abilitativi necessari per le diverse tipologie e potenze degli impianti.

Puoi trovare questa pagina in

Aree tematiche: Casa Ambiente

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 12:55.25