È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
Determinate attività svolte da impresa artigiana (già in possesso della qualifica artigiana ovvero con in corso istanza di riconoscimento della qualifica presso il Registro imprese) sono esentate dalla necessità di presentare la segnalazione certificata per l’avvio dell’attività, fermi restando eventuali adempimenti previsti dalla normativa di settore per l’esercizio delle attività, nonché gli adempimenti previsti dalla Legge 08/08/1985, n. 443 e dalla normativa europea.
Tali attività non sono tuttavia esonerate da eventuali adempimenti previsti da norme settoriali, dagli adempimenti sanitari, ambientali, di sicurezza o di prevenzione incendi in relazione all’effettiva attività svolta, nonché agli adempimenti dovuti a Camera di commercio, INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate.
Le attività artigianali del settore alimentare sono comunque soggette alla notifica sanitaria ai sensi del Regolamento comunitario 29/04/2004, n. 852/2004.
Le attività produttive artigianali che non soddisfano i requisiti previsti da Decreto legge 02/03/2024, n. 19, art. 12, com. 12 (ad eccezione delle attività svolte esclusivamente presso terzi) sono soggette alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività così come previsto per le attività produttiva non alimentare (industriale, manifatturiera, artigianale, servizi, ecc.) o per gli Artigiani alimentari e attività di trasformazione di alimenti (kebab, pizzerie d'asporto, rosticcerie, pasticcerie, gastronomie).
Attenzione: vista la portata generale della norma di semplificazione e considerato che non è possibile determinare a priori gli eventuali adempimenti trasversali univocamente in base ai codici ATECO o alle descrizioni generiche contenute nelle tabelle B.I e B.II allegate al Decreto legislativo 25/11/2016, n. 222, rimane in capo all’impresa la valutazione, in relazione alle effettive modalità di esercizio dell’attività (effettivi processi produttivi, input e output, impatti, ecc.) quali adempimenti deve attivare.
Approfondimenti
Le attività interessate dall’intervento di semplificazione, introdotto dal Decreto legge 02/03/2024, n. 19, art. 12, com. 12, sono elencate nelle tabelle B.I e B.II allegate al Decreto legislativo 25/11/2016, n. 222, a cui si rimanda per la descrizione e relativi codici ATECO.
Tabella B.I:
- Addobbatore per feste e cerimonie
- Allestitore di stands
- Artigiano edile / Carpentiere / Muratore / Scavatore / Operatore di movimento terra
- Attacchino
- Cestaio
- Graphic designer
- Imbianchino / Tinteggiatore / Pittore edile / Intonacatore / Decoratore
- Organizzatore di corsi professionali
- Piastrellista / Posatore / Pavimentista
- Ponteggista / Operatore di edilizia acrobatica
- Prestatore di servizi informatici multimediali
- Produttore di software non connesso all’edizione
- Sarto / Modista / Modellista
- Spazzacamino
- Tecnico audio video e luci
- Vetrinista / Visual merchandiser
Tabella B.II:
- Biciclettaio
- Calzolaio / Creatore di calzature su misura
- Ceramista
- Coltellinaio / Affilatore / Arrotino
- Corniciaio
- Costruttore di strumenti musicali /Riparatore di strumenti musicali / Accordatore
- Creatore di articoli di bigiotteria
- Fabbro / Ramaio / Tornitore del metallo
- Falegname / Ebanista / Tornitore del legno
- Gastronomo / Rosticciere / Friggitore
- Gelatiere
- Giocattolaio
- Magliaio
- Marmista
- Mosaicista
- Ombrellaio
- Operatore di studio registrazione discografica
- Orologiaio
- Parruccaio
- Pasticciere
- Pizzaiolo
- Restauratore
- Rilegatore / Legatore di libri
- Riparatore di elettrodomestici e apparecchi elettronici
- Riparatore di macchinari e utensili
- Serramentista / Produttore di casseforti
- Stiratore (senza attività di tintolavanderia e senza mercerizzazione)
- Tappezziere
- Vetraio